ANCE, ACI PL, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, CONFAPI ANIEM e FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL in considerazione della situazione relativa all’emergenza “Coronavirus- COVID 19”; visto il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; visti i DPCM in materia, da ultimo quello del 22 marzo 2020 recante ulterioridisposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale tenuto conto che la situazione complessiva determinatasi colpisce fortemente tutto il sistema produttivo e in particolare quello dell’edilizia; al fine di dare immediata risposta alle difficoltà operative createsi anche a causa della chiusura di molti uffici e professionisti; al fine di assicurare a impiegati e operai, sulla base degli specifici trattamenti, integrazione del reddito in tale situazione; concordano quanto segue:
- In caso di sospensione del lavoro a causa di Covid 19 l’impresa è tenuta a far ricorso agli strumenti di integrazione al reddito dei lavoratori sospesi secondo quanto previsto dall’apposita normativa;
- è auspicabile su base territoriale l’individuazione di appositi meccanismi o prestazioni finalizzati ad accorciare i tempi necessari al pagamento delle spettanze di cassa integrazione dovute a sospensioni causa corona virus;
- le parti concordano che la comunicazione preventiva ai fini della cigo COVID 19 sarà unica e verrà inviata alle organizzazioni sindacali provinciali per unità produttive che insistono sulla singola provincia, alle regionali per unità produttive che insistono su più provincie e alle nazionali per unità produttive che insistono su più Regioni;
- la proroga dei soli versamenti, fermo restando il permanere dell’obbligo di adempiere alle altre disposizioni dettate dalle norme contrattuali, previsti a carico delle imprese verso le Casse Edili/Edilcasse per il periodo di competenza febbraio (pagamento 31 marzo) e marzo (pagamento 30 aprile) 2020, alla data del 31 maggio 2020; lo stesso avverrà per le rateizzazioni in essere. La sospensione di cui al comma precedente non sarà considerata per la regolarità in Cassa Edile ai fini del Durc. I versamenti sospesi potranno anche essere rateizzati, senza sanzioni né interessi, per un massimo di 4 rate. Alla Cnce è affidato il compito di emanare una Comunicazione operativa al riguardo, anche con riferimento al relativo recupero e piano di rateizzazione dei suddetti contributi, senza sanzioni ed interessi. Le parti sottoscritte si impegnano ad incontrarsi, entro il 20 aprile 2020, al fine di valutare la situazione complessiva e porre in essere ogni azione più opportuna, anche sulla base dei provvedimenti governativi vigenti e che dovessero intervenire;
- le Casse Edili/Edilcasse provvederanno ad anticipare agli operai il pagamento del trattamento economico accantonato per ferie tra ottobre e dicembre (cartella di luglio 2020) e comunque entro il 30 aprile p.v.;
- l’erogazione dell’importo spettante avviene in favore dei lavoratori per i quali il datore di lavoro ha provveduto all’accantonamento degli importi dovuti presso la Cassa Edile/Edilcassa, nel periodo 1 ottobre 2019 – 31 Dicembre 2019 anche per effetto delle eventuali rateizzazioni. In caso di accantonamento parziale, all’ interno del periodo di cui sopra, verrà erogato l’importo effettivamente accantonato;
- la Cassa Edile/Edilcassa provvederà ad informare i lavoratori dell’ anticipazione dovuta all’ emergenza sanitaria con gli strumenti a disposizione ed erogherà il trattamento per ferie secondo le indicazioni operative inviate dalla CNCE;
- il meccanismo straordinario di anticipazione delle ferie accantonate agli operai ha validità fino al 30 aprile 2020 con possibilità di eventuale proroga su intesa delle parti sociali nazionali. Il conguaglio di eventuali somme residue accantonate (e gli accantonamenti di febbraio e marzo) avverrà con le consuete modalità;
- alla Cnce è affidato il compito di emanare una Comunicazione operativa al riguardo, comprensiva della modulistica indicata al precedente punto 7);
- le parti al fine di sostenere i lavoratori in questa difficile fase economica ritengono opportuno provvedere all’anticipazione dei tempi previsti per l’erogazione dell’anzianità professionale edile maturata a far data dal primo aprile 2020; alla Cnce è affidato il compito di emanare una Comunicazione operativa al riguardo, comprensiva della modulistica indicata al precedente punto 7);
- l’emergenza sanitaria in atto potrebbe determinare un aumento esponenziale delle ore di malattie nelle denunce (tramite MUT o altri modelli telematici) inviate alle Casse Edili/Edilcasse. Le Casse Edili/Edilcasse potranno eventualmente, ai sensi di quanto previsto dai CCNL e dalla contrattazione integrativa territoriale, rimborsare quanto anticipato dalle imprese a fronte del controllo preciso e puntuale, anche con l’ausilio di appositi strumenti di interfaccia con il sistema INPS, dei codici/certificati inviati dalle imprese/consulenti. L’impresa inoltre, per avere diritto alla prestazione deve trasmettere alla Cssa Edile/Edilcassa copia dei bonifici effettuati ai lavoratori e le relative buste paga. Si invitano le parti sociali territoriali, visto il rischio di tenuta del sistema stesso, di istituire apposite commissioni paritetiche fra le parti sociali al fine di un monitoraggio costante delle risorse relative a tutte le prestazioni in essere;
- le parti concordano di demandare alla Presidenza del Sanedil di effettuare un intervento solidaristico urgente per la lotta al contagio da COVID 19 e di provvedere all’acquisto di mascherine idonee all’attività lavorativa da distribuire a tutti i lavoratori edili; laddove ciò non fosse possibile per l’ impossibilità di reperire i suddetti DPI sul mercato, il consiglio di amministrazione su proposta della Presidenza si attiverà per mettere in campo ulteriori azioni solidaristiche a sostegno di lavoratori ed imprese;
- le parti sottoscritte si impegnano ad incontrarsi, prima della scadenza del periodo sopra indicato, al fine di valutare la situazione complessiva e gli effetti della presente intesa.
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