Si allega alla presente la sentenza R.G. n.585/2020 resa in Camera di Consiglio in data 27
maggio 2021, dalla Corte D’Appello di L’Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza.
La Corte, nel riaffermare il proprio orientamento (cfr sent. n. 718/2020), ha ribadito che
l’obbligo di accantonamento presso la Cassa Edile non può essere sostituito dal pagamento
diretto ai lavoratori dipendenti da parte del datore di lavoro e che tale pagamento diretto non
può integrare una automatica revoca della delegazione di pagamento alla Cassa da parte del
datore di lavoro.
Alleghiamo comunicazione CNCE e relative senzenze.
Comunizione CNCE N. 784 – Pagamento diretto ai lavoratori
Sentenza R.G. n. 585/2020