Si trasmettono, in allegato, copie delle sentenze emesse dal Tribunale di Campobasso, con le quali i giudici, richiamando il principio enunciato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 9803/20 (cfr comunicazione CNCE n. 724), hanno affermato che “l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile non deriva dalla adesione ad un CCNL piuttosto che ad un altro ma dall’oggettivo svolgimento di attività rientrante nel settore edile”.
In applicazione di tale principio ne è derivata l’infondatezza delle pretese avanzate dalle ricorrenti, con conseguente obbligo di iscrizione delle stesse alla Cassa competente.
Comunicazione CNCE n. 815 Sentenza obbilgo iscrizione in Cassa Edile / Edilcassa