Facendo seguito alle comunicazioni CNCE nn. 751 del 10/12/20 e 756 del
15/12/20, si trasmette, in allegato, la sentenza n. 239 del 03/11/2021 disposta dal
Tribunale di Siena con la quale il giudice ha statuito che il pagamento diretto degli
accantonamenti da parte del datore di lavoro ai lavoratori non produce alcun effetto
liberatorio nei confronti della Cassa Edile.
Il giudicante, accogliendo totalmente le domande formulate dalla Cassa, ha
ritenuto infondato, sia sotto il profilo probatorio che sotto il profilo sostanziale, l’unico
motivo di opposizione presentato dall’opponente sull’eccepita estinzione
dell’obbligazione.
Sotto il profilo probatorio ha ritenuto inidonea la prova testimoniale fornita
dall’impresa al fine di dimostrare l’avvenuto pagamento diretto ai lavoratori delle
somme richieste dalla Cassa Edile. Ha sostenuto, infatti, che “…trattandosi di
pagamenti legati alla retribuzione gli stessi dovevano essere tracciabili, ovvero
quantomeno quietanziati se dati brevi mani, anche al fine di non esporsi al rischio di una
nuova richiesta da parte dei lavoratori, dall’altro che in assenza di detta prova scritta
appare inammissibile la prova per testi richiesta ex art. 2721 c.c.,….” .
Sotto il profilo sostanziale, invece, la pronuncia, ribadendo l’importante funzione
previdenziale e assistenziale svolta dalla Cassa Edile, pone l’accento sugli artt. 1269 e
ss. del c.c., nel senso che ritiene che non possa essere invocata l’esistenza di una revoca
implicita sino a che l’impresa non revochi l’iscrizione alla Cassa Edile.
La decisione in commento è ancor più significativa in quanto, per la prima volta,
il giudice ha riconosciuto l’aggravante della lite temeraria condannando l’impresa
opponente anche al risarcimento danni in favore della Cassa opposta, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 96 c.p.c.
Seguono link comunicazione CNCE e Sentenza Tribunale di Siena