Facendo seguito ai numerosi quesiti pervenuti sul tema in oggetto e in esito a specifico approfondimento sottoposto a verifica delle Parti Sociali firmatarie dei CCNL Edili-industria e Edili-artigianato, riportiamo le seguenti indicazioni in merito.
1) Contribuzione contrattuale
Il vademecum sul calcolo del contributo contrattuale approvato dalle suddette Parti Sociali il 20 febbraio 2015 stabilisce che il contributo contrattuale “deve essere calcolato, per gli operai e per gli apprendisti operai, con esclusivo riferimento alle ore ordinarie effettivamente lavorate. Non dovranno conseguentemente essere calcolate altre tipologie di ore come ad esempio, malattia, cassa integrazione, ecc.”. Per gli impiegati, inoltre, stabilisce che il contributo contrattuale “dovrà essere riconosciuto per intero se nel mese abbiano lavorato per almeno 15 giorni di calendario … Sul piano operativo, non si considerano utili al raggiungimento di tale ultimo requisito le giornate di assenza per malattia, cassa integrazione e aspettativa non retribuita”.
Durante il periodo di cassa integrazione, quindi, il contributo contrattuale è sospeso.
___
2) Contribuzione di fonte TFR
L’art. 2120 comma 3 del codice civile stabilisce che “in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale”, la retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR è quella “a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro”.
Ne deriva che, durante l’applicazione della Cassa Integrazione Guadagni, il TFR matura per intero e quindi, se destinato alla previdenza complementare, deve essere versato al Fondo Pensione nella misura a suo tempo scelta dal lavoratore.
___
3) Contribuzione percentuale sulla retribuzione a carico del lavoratore e a carico dell’azienda
L’art. 8 dello Statuto del Fondo stabilisce che:
comma 12. “In caso di sospensione del rapporto di lavoro con corresponsione di retribuzione intera o ridotta, la contribuzione è commisurata al trattamento retributivo a carico dell’azienda effettivamente corrisposto, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dagli accordi collettivi di lavoro”.
comma 13. “In caso di sospensione del rapporto di lavoro con sospensione integrale della retribuzione o in caso di aspettativa non retribuita, la contribuzione al fondo a carico dell’azienda è sospesa ma i lavoratori iscritti possono proseguire volontariamente la contribuzione a proprio carico secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione”.
L’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 252/05, inoltre, stabilisce che la contribuzione al Fondo, ove prevista in forma percentuale, venga determinata sulla retribuzione assunta per il calcolo del TFR.
Dal combinato disposto dell’art. 8 del D.Lgs. 252/05 e dell’art. 8 dello Statuto di Prevedi si desume che il contributo percentuale a Prevedi di fonte diversa dal TFR, durante il periodo di CIG, si calcola sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR ridotta in misura corrispondente alla retribuzione a carico dell’azienda corrisposta al lavoratore: quindi, se quest’ultima è pari all’x% della retribuzione contrattuale ordinaria, la contribuzione a Prevedi a carico azienda e a carico lavoratore sarà calcolata sull’x% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.